Legge elettorale, il Senato introduce tre preferenze ma lascia i capilista bloccati
Approvato l'emendamento della maggioranza: fino a tre preferenze con alternanza di genere, capilista comunque non selezionabili dagli elettori. Il voto si è chiuso 97 a 67 con due astenuti; il testo va alla Camera, in Aula dal 28 settembre.
Una storia che l’edizione del mattino non ha raccontato, e che sposta il punto più discusso della riforma elettorale: il Senato ha approvato l’emendamento della maggioranza che introduce le preferenze nella nuova legge, mantenendo però i capilista bloccati. L’elettore potrà esprimere fino a tre preferenze, con alternanza di genere. Non è passata la proposta delle opposizioni, che puntava invece a rendere liberamente selezionabili tutti i candidati. Il voto d’Aula si è chiuso con 97 sì, 67 no e 2 astenuti.
Prima di leggere il merito, il limite del materiale. La notizia proviene al momento da un’unica origine (il resoconto del voto d’Aula ripreso dalla rassegna stampa nazionale del Quotidiano dei Contribuenti); nessuna conferma indipendente disponibile. Non abbiamo, cioè, il testo dell’emendamento approvato, né il tabulato nominale del voto: abbiamo il risultato e il contenuto in sintesi. È un perimetro stretto, e lo dichiariamo qui invece di lasciarlo intuire.
Che cosa è stato deciso davvero. La formula che esce dall’Aula tiene insieme due cose che nel dibattito degli ultimi giorni erano state presentate come alternative. Da un lato le preferenze tornano: fino a tre, con il vincolo dell’alternanza di genere, cioè con l’obbligo di non concentrarle su candidati dello stesso sesso. Dall’altro il primo nome di ogni lista resta sottratto alla scelta dell’elettore: è eletto in virtù della posizione che il partito gli ha assegnato, non dei voti personali che raccoglie.
Il risultato è un sistema in cui la quota di seggi attribuita per designazione e quella attribuita per scelta degli elettori convivono nella stessa scheda. Quanti seggi finiscano nell’una o nell’altra categoria non dipende dalla norma in astratto: dipende da quanti eletti ciascuna lista ottiene in ciascun collegio. Dove una lista elegge un solo candidato, le preferenze non producono alcun effetto sul nome; dove ne elegge diversi, contano dal secondo in poi.
Le preferenze tornano, ma si applicano a partire dal secondo nome della lista.
È esattamente questo il punto su cui si è consumata la distanza con le opposizioni, la cui proposta — respinta — avrebbe reso selezionabili tutti i candidati, capilista compresi. Il compromesso interno alla maggioranza risponde a due esigenze simultanee: rispondere alla critica sulle liste interamente chiuse e conservare ai partiti il controllo su una quota di eletti.
Il calendario. Il testo passa ora alla Camera, dove l’esame in Aula è previsto dal 28 settembre. Fino a quel momento la riforma resta un testo di una sola camera: tutto ciò che il Senato ha approvato può essere modificato a Montecitorio, e ogni modifica comporterebbe un nuovo passaggio. Il voto di oggi non chiude quindi la questione delle preferenze, la consegna a un altro ramo del Parlamento con un punto di partenza definito.
Che cosa non sappiamo. Non conosciamo il testo letterale dell’emendamento approvato né la sua collocazione nell’articolato, e non sappiamo quali altri nodi della riforma — soglie, premi, modalità di riparto — siano stati affrontati nella stessa seduta o restino aperti. Non sappiamo come si siano distribuiti i 67 voti contrari fra i gruppi, né chi siano i due senatori astenuti. Non abbiamo, infine, dichiarazioni delle parti: la fonte disponibile riferisce il risultato, non le reazioni. Quando il testo approvato sarà consultabile, torneremo sul meccanismo con il documento sotto gli occhi e non con la sua sintesi.
← Archivio · Prima pagina · Editoriali passati · Segnala un errore